Interessi di mora sulle fatture non pagate: il calcolo
27 luglio 2026
Scritto da Sonia Milan · Revisione di Daniele Chiari, CFO
Una fattura scaduta e non pagata, tra imprese, produce interessi da sola: il D.Lgs. 231/2002 li fa scattare automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di solleciti o di una lettera di messa in mora, a un tasso che oggi supera il 10% annuo. Eppure moltissime PMI non li chiedono, o li calcolano male, perché il tasso cambia ogni sei mesi e il conteggio a cavallo di due semestri va spezzato. In questa guida: quando scattano, il tasso in vigore, la formula con un esempio completo, e l'indennizzo fisso di 40 euro per fattura che quasi nessuno conosce.
Quando scattano gli interessi di mora
Il D.Lgs. 231/2002 si applica alle transazioni commerciali: vendite di beni e prestazioni di servizi tra imprese (o tra imprese e pubbliche amministrazioni). Non riguarda i rapporti con i consumatori. La regola chiave è la decorrenza automatica: gli interessi partono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che serva la costituzione in mora. La lettera di sollecito serve per riscuotere, non per far maturare gli interessi.
E se la fattura non indica un termine? Il decreto fissa il termine di default: 30 giorni dal ricevimento della fattura (o della merce, se successiva). Le parti possono pattuire termini diversi; oltre i 60 giorni serve un accordo espresso, che deve essere provato per iscritto (art. 4, comma 3) ed è valido solo se non gravemente iniquo per il creditore. Un accordo verbale su 90 giorni non regge: senza prova scritta valgono i termini di legge, e gli interessi decorrono da lì. Verso la pubblica amministrazione il termine ordinario è 30 giorni, elevabile a 60 nei casi previsti (per esempio in sanità).
Il tasso in vigore: BCE + 8 punti
Il tasso di mora è il tasso di riferimento della BCE maggiorato di 8 punti percentuali. Il Ministero dell'Economia comunica il tasso di riferimento ogni semestre in Gazzetta Ufficiale: per questo il tasso di mora cambia (o può cambiare) ogni 1 gennaio e ogni 1 luglio. Ecco gli ultimi semestri:
| Semestre | Tasso BCE di riferimento | Tasso di mora (BCE + 8) |
|---|---|---|
| 1 gennaio - 30 giugno 2025 | 3,15% | 11,15% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2025 | 2,15% | 10,15% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2026 | 2,15% | 10,15% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2026 | 2,40% | 10,40% |
Attenzione a un errore frequente: questi non sono gli interessi legali dell'art. 1284 del codice civile, molto più bassi (per il 2026 il saggio legale è l'1,60%). Per i ritardi nelle transazioni commerciali tra imprese il tasso giusto è quello del D.Lgs. 231/2002: nel secondo semestre 2026, 10,40% contro 1,60%, cioè oltre sei volte tanto.
L'eccezione agroalimentare: BCE + 12
Chi vende prodotti agricoli e alimentari ha regole proprie, più severe, dettate dal D.Lgs. 198/2021: i termini di pagamento sono 30 giorni per i prodotti deteriorabili e 60 per gli altri, INDEROGABILI (non si allungano nemmeno con accordo scritto), e il tasso di mora è maggiorato di ulteriori 4 punti rispetto a quello ordinario. In pratica BCE + 12 invece di BCE + 8: nel secondo semestre 2026 il 14,40% invece del 10,40%. Chi opera in questa filiera e applica la tabella ordinaria si sta chiedendo circa un quarto in meno di quanto gli spetta (nel secondo semestre 2026: 4 punti su 14,40, il 27,8%).
La formula, con un esempio a cavallo di due semestri
La formula è semplice: importo dovuto per tasso di mora per giorni di ritardo, diviso i giorni dell'anno (365, o 366 se l'anno è bisestile). La complicazione vera è una sola: se il ritardo attraversa il 30 giugno o il 31 dicembre, il conteggio va spezzato nei tratti con tassi diversi (pro-rata).
Esempio: fattura di 10.000 euro scaduta il 15 maggio 2026, incassata il 15 settembre 2026. Gli interessi decorrono dal 16 maggio. Primo tratto, dal 16 maggio al 30 giugno 2026: 46 giorni al 10,15%, cioè 10.000 x 10,15% x 46 / 365 = 127,92 euro. Secondo tratto, dal 1 luglio al 15 settembre 2026: 77 giorni al 10,40%, cioè 10.000 x 10,40% x 77 / 365 = 219,40 euro. Totale: 347,32 euro di interessi, a cui si aggiunge l'indennizzo fisso di 40 euro. Chi avesse applicato per tutto il periodo il tasso del primo semestre avrebbe chiesto meno del dovuto.
L'indennizzo di 40 euro per fattura
Oltre agli interessi, l'art. 6 del D.Lgs. 231/2002 riconosce al creditore un indennizzo forfettario di 40 euro per i costi di recupero, senza bisogno di provare alcun danno. La norma parla di transazione commerciale, e la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che l'importo spetta per ciascuna transazione comprovata da fattura, anche quando più fatture sono cumulate in un'unica richiesta (causa C-585/20 del 20 ottobre 2022): su dieci fatture in ritardo sono quindi 400 euro, prima ancora di contare gli interessi. Se i costi di recupero documentati sono maggiori (per esempio le spese di un legale), si può chiedere il risarcimento della differenza.
La lettera di messa in mora: quando e come
Anche se gli interessi maturano da soli, per incassarli serve chiederli. La prassi efficace è una lettera di messa in mora via PEC (o raccomandata) che indichi: le fatture scadute con importi e date di scadenza, gli interessi maturati con il criterio di calcolo, l'indennizzo di 40 euro per fattura, e un termine per adempiere prima di passare alle vie legali. La PEC ha data certa e interrompe la prescrizione.
Il conto degli interessi va rifatto a ogni incasso e a ogni cambio di semestre: farlo a mano su decine di fatture è il modo migliore per sbagliarlo. Un sistema che tiene lo scadenzario incassi aggiornato può conteggiare gli interessi per cliente in automatico e preparare la lettera già compilata.
Gli errori più comuni
- Usare il tasso legale civilistico (art. 1284 c.c.) invece del tasso di mora commerciale: si chiede una frazione del dovuto.
- Applicare un tasso unico a un ritardo che attraversa il cambio di semestre: il conteggio va spezzato al 30 giugno e al 31 dicembre.
- Dimenticare l'indennizzo di 40 euro per fattura: è dovuto sempre, senza prova del danno.
- Aspettare la messa in mora per far decorrere gli interessi: decorrono da soli dal giorno dopo la scadenza; la lettera serve a riscuotere.
- Non chiederli mai per paura di rovinare il rapporto: si può scegliere di rinunciarvi con i clienti strategici, ma dovrebbe essere una decisione consapevole, sapendo a quanto si rinuncia.
Gli interessi di mora curano il sintomo; la malattia è il ritardo di incasso. Per misurarlo e accorciarlo: Ciclo di cassa: DSO, DPO e DIO spiegati con un esempio →
Domande frequenti
Qual è il tasso degli interessi di mora nel secondo semestre 2026?
Dal 1 luglio al 31 dicembre 2026 il tasso di mora nelle transazioni commerciali è 10,40%: tasso BCE di riferimento del 2,40% comunicato dal MEF, maggiorato degli 8 punti previsti dal D.Lgs. 231/2002. Nel primo semestre 2026 era 10,15%.
Quando iniziano a decorrere gli interessi di mora su una fattura?
Dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, automaticamente, senza bisogno di sollecito o costituzione in mora. Se la fattura non indica un termine, vale quello di legge: 30 giorni dal ricevimento della fattura (o della merce, se successiva).
Cosa sono i 40 euro di indennizzo sulle fatture pagate in ritardo?
È l'indennizzo forfettario per i costi di recupero previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2002: 40 euro per ogni fattura pagata in ritardo, dovuti senza bisogno di provare il danno, in aggiunta agli interessi di mora. Se i costi documentati sono maggiori, si può chiedere la differenza.
Gli interessi di mora si applicano anche ai clienti privati?
No: il D.Lgs. 231/2002 vale per le transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni. Con i consumatori si applicano le regole ordinarie del codice civile (interessi legali o pattuiti).
Come si calcolano gli interessi di mora su una fattura?
Importo dovuto per tasso di mora per giorni di ritardo, diviso i giorni dell'anno (365, o 366 nei bisestili). Il tasso è quello BCE + 8 punti in vigore nel periodo: se il ritardo attraversa il 30 giugno o il 31 dicembre il conteggio va spezzato nei tratti con i rispettivi tassi (pro-rata).
Gli interessi di mora sono diversi per i prodotti alimentari?
Sì: per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari il D.Lgs. 198/2021 prevede termini di pagamento di 30 giorni (prodotti deteriorabili) e 60 giorni (non deteriorabili), inderogabili, e un tasso di mora maggiorato di ulteriori 4 punti rispetto all'ordinario, cioè BCE + 12: nel secondo semestre 2026 il 14,40% invece del 10,40%.
Il termine di pagamento tra imprese può superare i 60 giorni?
Solo con un accordo espresso, che l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 231/2002 richiede sia provato per iscritto, e purché il termine non sia gravemente iniquo per il creditore. Senza pattuizione scritta vale il termine di legge di 30 giorni, e gli interessi decorrono da quello. Nella filiera agroalimentare i termini di 30 e 60 giorni sono invece inderogabili: non si allungano nemmeno per accordo.
Fonti
- D.Lgs. 198/2021, art. 4 (termini di pagamento e maggiorazione di 4 punti nella filiera agricola e alimentare)
- Corte di giustizia UE, causa C-585/20 del 20 ottobre 2022 (indennizzo forfettario dovuto per ciascuna fattura)
- D.Lgs. 231/2002 (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), artt. 4, 5 e 6
- MEF, comunicati semestrali del tasso di riferimento BCE in Gazzetta Ufficiale
Contenuto rivisto da Daniele Chiari, CFO.
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