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Tassi di mora per semestre

Il tasso degli interessi di mora nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002), semestre per semestre. È il saggio di riferimento che il Ministero dell'Economia comunica in Gazzetta Ufficiale, maggiorato di otto punti.

In vigore adesso · 1 luglio - 31 dicembre 2026

10,40%

Saggio di riferimento 2,40% più otto punti. Per i prodotti agricoli e alimentari: 14,40%.

SemestreSaggio di riferimentoMora (+8)Agroalimentare (+12)
1 luglio - 31 dicembre 20262,40%10,40%14,40%
1 gennaio - 30 giugno 20262,15%10,15%14,15%
1 luglio - 31 dicembre 20252,15%10,15%14,15%
1 gennaio - 30 giugno 20253,15%11,15%15,15%
1 luglio - 31 dicembre 20244,25%12,25%16,25%
1 gennaio - 30 giugno 20244,50%12,50%16,50%
1 luglio - 31 dicembre 20234,00%12,00%16,00%
1 gennaio - 30 giugno 20232,50%10,50%14,50%

Fonte: comunicati del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicati in Gazzetta Ufficiale all'inizio di ogni semestre. La serie parte dal 2023: per ritardi anteriori il conteggio va fatto con i saggi dei semestri precedenti, che non stimiamo.

Un credito che attraversa il 30 giugno o il 31 dicembre va spezzato. Ogni tratto prende il tasso del suo semestre: applicare per tutto il periodo il tasso iniziale significa chiedere meno del dovuto. Il calcolatore lo fa da solo e aggiunge l'indennizzo di 40 euro per fattura.

Domande frequenti

Qual è il tasso di mora oggi?

Nel secondo semestre 2026 il saggio di riferimento comunicato dal Ministero dell'Economia è 2,40%, quindi il tasso di mora nelle transazioni commerciali è 10,40% (riferimento più otto punti) e 14,40% per la filiera agricola e alimentare.

Ogni quanto cambia il tasso di mora?

Due volte l'anno: il Ministero dell'Economia comunica in Gazzetta Ufficiale il saggio di riferimento all'inizio di ciascun semestre, quindi il tasso può cambiare il 1° gennaio e il 1° luglio. Il tasso da applicare è quello del semestre in cui il ritardo matura: se un credito attraversa il 30 giugno o il 31 dicembre, il conteggio va spezzato.

Perché la maggiorazione è di 8 punti?

La stabilisce l'art. 5 del D.Lgs. 231/2002: gli interessi di mora nelle transazioni commerciali sono pari al saggio di riferimento della BCE maggiorato di otto punti percentuali. Per i prodotti agricoli e alimentari il D.Lgs. 198/2021 porta la maggiorazione a dodici punti, e i termini di pagamento diventano inderogabili.

Da quando decorrono gli interessi di mora?

Dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, automaticamente, senza bisogno di messa in mora né di sollecito (art. 4 del D.Lgs. 231/2002). È una delle differenze principali rispetto agli interessi ordinari: il creditore non deve fare nulla perché comincino a maturare.

Oltre agli interessi spettano altri 40 euro?

Sì: l'art. 6 del D.Lgs. 231/2002 riconosce al creditore un indennizzo forfettario di 40 euro per i costi di recupero, senza doverli provare. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che spetta per ciascuna fattura non pagata, non una volta sola per la richiesta complessiva: su dieci fatture in ritardo sono 400 euro, prima ancora di contare gli interessi.

Questi tassi valgono anche per i privati?

No. Il D.Lgs. 231/2002 si applica alle transazioni commerciali fra imprese e con le pubbliche amministrazioni. Nei rapporti con i consumatori si applicano di norma gli interessi legali dell'art. 1284 del codice civile, che sono molto più bassi: per il 2026 l'1,60% contro il 10,40% del secondo semestre.

Sapere il tasso è metà del lavoro. L'altra metà è sapere chi non ti ha pagato.

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