
Il tasso degli interessi di mora nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002), semestre per semestre. È il saggio di riferimento che il Ministero dell'Economia comunica in Gazzetta Ufficiale, maggiorato di otto punti.
In vigore adesso · 1 luglio - 31 dicembre 2026
10,40%
Saggio di riferimento 2,40% più otto punti. Per i prodotti agricoli e alimentari: 14,40%.
| Semestre | Saggio di riferimento | Mora (+8) | Agroalimentare (+12) |
|---|---|---|---|
| 1 luglio - 31 dicembre 2026 | 2,40% | 10,40% | 14,40% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2026 | 2,15% | 10,15% | 14,15% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2025 | 2,15% | 10,15% | 14,15% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2025 | 3,15% | 11,15% | 15,15% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2024 | 4,25% | 12,25% | 16,25% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2024 | 4,50% | 12,50% | 16,50% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2023 | 4,00% | 12,00% | 16,00% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2023 | 2,50% | 10,50% | 14,50% |
Fonte: comunicati del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicati in Gazzetta Ufficiale all'inizio di ogni semestre. La serie parte dal 2023: per ritardi anteriori il conteggio va fatto con i saggi dei semestri precedenti, che non stimiamo.
Un credito che attraversa il 30 giugno o il 31 dicembre va spezzato. Ogni tratto prende il tasso del suo semestre: applicare per tutto il periodo il tasso iniziale significa chiedere meno del dovuto. Il calcolatore lo fa da solo e aggiunge l'indennizzo di 40 euro per fattura.
Nel secondo semestre 2026 il saggio di riferimento comunicato dal Ministero dell'Economia è 2,40%, quindi il tasso di mora nelle transazioni commerciali è 10,40% (riferimento più otto punti) e 14,40% per la filiera agricola e alimentare.
Due volte l'anno: il Ministero dell'Economia comunica in Gazzetta Ufficiale il saggio di riferimento all'inizio di ciascun semestre, quindi il tasso può cambiare il 1° gennaio e il 1° luglio. Il tasso da applicare è quello del semestre in cui il ritardo matura: se un credito attraversa il 30 giugno o il 31 dicembre, il conteggio va spezzato.
La stabilisce l'art. 5 del D.Lgs. 231/2002: gli interessi di mora nelle transazioni commerciali sono pari al saggio di riferimento della BCE maggiorato di otto punti percentuali. Per i prodotti agricoli e alimentari il D.Lgs. 198/2021 porta la maggiorazione a dodici punti, e i termini di pagamento diventano inderogabili.
Dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, automaticamente, senza bisogno di messa in mora né di sollecito (art. 4 del D.Lgs. 231/2002). È una delle differenze principali rispetto agli interessi ordinari: il creditore non deve fare nulla perché comincino a maturare.
Sì: l'art. 6 del D.Lgs. 231/2002 riconosce al creditore un indennizzo forfettario di 40 euro per i costi di recupero, senza doverli provare. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che spetta per ciascuna fattura non pagata, non una volta sola per la richiesta complessiva: su dieci fatture in ritardo sono 400 euro, prima ancora di contare gli interessi.
No. Il D.Lgs. 231/2002 si applica alle transazioni commerciali fra imprese e con le pubbliche amministrazioni. Nei rapporti con i consumatori si applicano di norma gli interessi legali dell'art. 1284 del codice civile, che sono molto più bassi: per il 2026 l'1,60% contro il 10,40% del secondo semestre.
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